Art. 10 – Disposizioni
1. Nell’ambito della propria attività, la RODOLFI si ispira al principio di salvaguardia dell’ambiente e persegue l’obiettivo di tutelare la sicurezza, la salute dei Destinatari e dei terzi, adottando tutte le misure previste dalla legge a tal fine, anche attraverso programmi pianificati di medicina del lavoro.
2. Dirigenti e preposti si impegnano a vigilare affinché il lavoro venga svolto da dipendenti e stagionali in modo corretto e sicuro, e nel ripetto delle prescrizioni del Codice Etico. Si impegnano altresì a riferire tempestivamente ai superiori ogni carenza riscontrata.
3. Nei luoghi di lavoro, nel rispetto reciproco, ci si attiene alle buone regole di igiene e decoro.
4. I dipendenti tengono con i colleghi comportamenti improntati a principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione, e sono tenuti a segnalare ai superiori ogni forma di violazione, realizzata in ambito aziendale, di norme, leggi, regolamenti, o disposizioni del presente Codice.
5. Conformemente alla legge n. 3 del 16 gennaio 2003, è stata confermata la disposizione di servizio del 14 novembre 2002 sul divieto di fumo negli ambienti di lavoro, compresi gli automezzi di servizio.
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