Art. 11 – Premesse
La violazione delle norme previste dal Codice Etico lede il rapporto improntato alla trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra la Società ed i “portatori di interesse" e può determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.
Art. 12 – Criteri Generali di Irrogazione delle Sanzioni
1. É fatta salva la possibilità per la RODOLFI di rivalersi per i danni derivanti da comportamenti in violazione del Codice Etico, qualora sussistano i presupposti di legge.
Art. 13 – Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti
1. Le norme del Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti (operai, impiegati e quadri).
2. La violazione delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all’eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all’applicabilità dell’art. 2119 del Codice che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.
3. L’inosservanza delle norme del Codice Etico comporta l’applicazione, per i lavoratori dipendenti, delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali.
Art. 14 – Sanzioni per i Dirigenti
Il mancato rispetto delle norme del Codice Etico da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari di natura conservativa, nel caso in cui non venga leso l’elemento fiduciario, con applicazione, in quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai non dirigenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, anche per giusta causa, in funzione della gravità dell’infrazione commessa.
Art. 15 – Misure nei confronti dei Destinatari e dei soggetti aventi relazioni d’affari con la Società
1. L’osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori, consulenti e/o dai soggetti aventi relazioni d’affari con la Società.
2. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali (ai sensi degli artt. 1454 c.c. e seguenti) anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
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